Registri battesimali e diritto alla cancellazione, il caso alla Corte Ue: la posizione di Paolo Inselvini

Il diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dal GDPR può applicarsi, in linea di principio, anche alle informazioni contenute nei registri battesimali. È questa la posizione espressa oggi dall’Avvocata generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Laila Medina, nelle conclusioni relative alla causa C-12/25, Bisdom Gent.

La vicenda nasce in Belgio e riguarda una persona battezzata da bambino nella Chiesa cattolica che, in seguito, ha chiesto alla diocesi di Gand di eliminare i riferimenti alla propria persona dai registri e dagli archivi ecclesiastici. La diocesi, invece di cancellare i dati, aveva annotato nel registro battesimale che l’interessato aveva lasciato la Chiesa.

Il caso è arrivato davanti alla Corte di giustizia dopo che un giudice belga ha chiesto di chiarire se il GDPR riconosca un diritto alla cancellazione dei dati contenuti nei registri battesimali e se una semplice annotazione dell’uscita dalla Chiesa possa essere considerata sufficiente.

Le conclusioni dell’Avvocata generale

Nelle conclusioni pubblicate oggi, l’Avvocata generale Medina indica che il diritto alla cancellazione previsto dall’articolo 17 del GDPR può, in linea di principio, riguardare anche i dati personali contenuti nei registri battesimali.

La questione, tuttavia, non viene considerata isolatamente. Occorre infatti mettere in equilibrio il diritto alla protezione dei dati della persona interessata con l’autonomia istituzionale e la libertà religiosa delle Chiese, compresa la loro possibilità di conservare i propri registri sacramentali.

Il GDPR prevede il cosiddetto diritto alla cancellazione, ma stabilisce anche condizioni ed eccezioni al suo esercizio. Il quadro europeo sulla protezione dei dati deve quindi essere applicato tenendo conto delle diverse situazioni previste dalla normativa.

Il caso della diocesi di Gand

Al centro della controversia c’è proprio la differenza tra cancellazione dei dati e annotazione dell’abbandono della Chiesa.

Nel caso esaminato, la diocesi aveva scelto di conservare i dati nel registro, aggiungendo un’indicazione relativa alla decisione della persona di lasciare la Chiesa. Il cittadino ha invece sostenuto che questa soluzione non fosse sufficiente e ha chiesto la completa eliminazione dei propri dati.

La questione riguarda quindi anche la funzione del registro battesimale e la possibilità che la conservazione dei dati continui ad avere una finalità legittima per la comunità religiosa.

La posizione dell’eurodeputato Paolo Inselvini

Sul caso è intervenuto Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione LIBE del Parlamento europeo, che ha espresso preoccupazione per l’orientamento contenuto nelle conclusioni dell’Avvocata generale.

«Si ammette la possibilità di richiedere, in base al GDPR, la cancellazione dei dati personali dai registri battesimali, rimettendo ai giudici nazionali il bilanciamento con la libertà religiosa», afferma Inselvini.

Secondo l’eurodeputato, «la tutela dei dati personali deve essere garantita attraverso un equilibrio che riconosca pienamente la natura e la funzione dei registri sacramentali».

Il richiamo all’articolo 17 del Trattato Ue

Nel suo intervento Inselvini richiama anche l’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che stabilisce che l’Unione rispetta e non pregiudica lo status riconosciuto dal diritto nazionale alle Chiese e alle associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

Per l’eurodeputato, questo principio dovrebbe essere considerato anche nel momento in cui vengono valutate le modalità di conservazione dei registri delle confessioni religiose.

«Il registro battesimale documenta un fatto storico realmente avvenuto», sostiene Inselvini, secondo il quale la conservazione del dato non imporrebbe alla persona di professare una fede o di partecipare alla vita della Chiesa.

L’eurodeputato sottolinea inoltre la funzione amministrativa dei registri, richiamando, tra gli altri aspetti, la gestione dei sacramenti, la verifica di precedenti vincoli matrimoniali e la tutela delle persone eventualmente coinvolte.

La decisione finale spetterà alla Corte

Un elemento fondamentale della vicenda è che le conclusioni dell’Avvocata generale non costituiscono la decisione definitiva della Corte di giustizia.

Si tratta di un parere giuridico formulato nell’ambito del procedimento e destinato a fornire ai giudici europei un’analisi indipendente della questione. La Corte dovrà ora pronunciarsi sulla causa C-12/25.

Proprio su questo punto interviene anche Inselvini, che sottolinea come il parere sia «ancora» non vincolante e auspica che nella futura decisione vengano considerate le esigenze legate alla libertà religiosa e all’autonomia delle confessioni.

Il caso di Gand mette quindi a confronto due principi tutelati dall’ordinamento europeo: da una parte la protezione dei dati personali e il diritto alla cancellazione, dall’altra la libertà religiosa e l’autonomia delle comunità religiose.

Sarà ora la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilire come questi interessi debbano essere bilanciati nel caso concreto.