Interventi minimi per il rilancio dell’occupazione

Gli sforzi del Governo nella definizione di interventi finalizzati al rilancio dell’occupazione sono stati minimi – afferma Bortolo Agliardi Presidente di Associazione Artigiani – e delude le aspettative di imprese e lavoratori che speravano in provvedimenti nuovi e lungimiranti.

Il Governo si è limitato ad operare un “copia incolla” di disposizioni già in vigore dal 2017 e che non si erano dimostrate né adeguate alle esigenze delle imprese né facilmente fruibili, sia per loro natura sia per la complessità ed i limiti imposti dalle circolari operative Inps ai fini della loro applicazione.
Lo sgravio contributivo centrale della nuova Legge di Bilancio, riguarda l’assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a termine) dei giovani “under 36”, ossia di età fino a 35 anni e 364 giorni all’atto dell’instaurazione effettiva del rapporto.

Tale incentivo non è per nulla nuovo ma risale alla Legge 205/2017. La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) ne ha mantenuto l’impianto normativo limitandosi ad aumentare l’importo massimo del beneficio da € 3.000 ad € 6.000 annui. Questo strumento, dal 2017 ad oggi ha avuto scarsissima applicazione per tre ragioni principali: 1) non trova applicazione al contratto di apprendistato (principale forma di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro); 2) il giovane “under 36” non deve mai essere stato titolare (nel corso della sua intera vita lavorativa) di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro; circostanza quest’ultima rarissima da trovare sia perché un trentacinquenne non è propriamente un neo-diplomato, sia perché sono esclusi di fatto dall’agevolazione tutti i lavoratori che sono stati assunti in passato a tempo indeterminato ma per breve periodo (ad esempio perché non hanno superato la prova); 3) per l’impresa è assai difficoltoso verificare l’esistenza del suddetto requisito (assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato), non potendosi “fidare” di una dichiarazione resa dal lavoratore che non la tutelerebbe in caso di contenzioso con gli organi ispettivi. Vero è che esiste una utility, resa disponibile sul portale Inps, ma che, per stessa precisazione dell’Istituto, non ha valore certificativo. E ciò significa che in caso di contenzioso e successivo recupero del beneficio contributivo, tale documento non ha alcun valore (dunque è inutile).

Altra agevolazione contributiva ripresa dalla Legge 178/2020 è quella contemplata dalla L. 92/2012 in tema di assunzione di donne, le quali devono essere disoccupate da almeno 24 mesi alla data di assunzione incentivata. Nessun beneficio è stato stanziato, ad esempio, per l’assunzione di lavoratori licenziati a causa di riorganizzazioni aziendali, taglio del personale, conseguenza della pandemia mondiale. Inoltre, nessuna previsione è stata ideata per abbattere il costo del lavoro per i c.d. “esuberi”, ovvero lavoratori che l’impresa ha in programma di licenziare non appena verrà meno il divieto (ad oggi 31 marzo 2021), ma che potrebbe decidere di provare a mantenere in servizio a fronte di un aiuto da parte del Legislatore.
La scelta di prorogare il divieto di licenziamento da oltre un anno, oltre alla pubblicità e promessa di sgravi contributivi per favorire l’occupazione, restano buone intenzioni o propaganda politica ben lontane dalle esigenze concrete di imprese e lavoratori.

E in questo quadro per niente confortante, termina Bortolo Agliardi, ci apprestiamo ad affrontare una primavera che, fra le molte incognite, avrà anche quella della perdita di posti di lavoro con le prevedibili difficoltà per molte famiglie e conseguenti tensioni sociali.